Richiedere l'indennizzo

La Legge n.210 del 25 febbraio 1992 prevede un indennizzo a favore dei soggetti che risultino danneggiati in seguito a vaccinazioni obbligatorie, o a trasfusione, o somministrazione di emoderivati (art.1).
Il soggetto interessato può presentare domanda per ottenere l'indennizzo all'Azienda USL nella quale risiede.

Retrodatazione
Soltanto i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art.1 della L.210/92, possono presentare domanda per ottenere un assegno una tantum.
Questo assegno è pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.

Domanda di aggravamento
Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all'Azienda USL, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92).

Domanda di Assegno una tantum
Gli eredi (nell'ordine coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) dei soggetti deceduti a causa delle patologie derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione, o somministrazione di emoderivati possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di €77.468,53 (L.150.000.000).
Dovrà essere presentata presso l'Azienda USL dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della Legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92).

Doppia patologia
I soggetti che hanno contratto più di una malattia (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo), possono presentare apposita domanda per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia).
L'indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art.1 comma 7 L.238/97).

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