L'assemblea
L'assemblea. Composizione
L'assemblea del Consiglio Sanitario Regionale è composta:
- dal presidente del Consiglio Sanitario Regionale che la presiede;
- dal presidente in carica della federazione regionale degli ordini dei medici;
- da ventotto membri, medici di comprovata esperienza, designati dalla federazione di cui alla precedente lettera b), di cui tre medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta e ventiquattro specialisti individuati nell'ambito delle discipline riferite alle strutture funzionali ospedaliere, alle unità funzionali territoriali e al dipartimento della prevenzione, tenendo conto delle varie realtà territoriali;
- da quindici rappresentanti designati da ciascuno dei seguenti organismi professionali:
- uno dall'ordine regionale dei veterinari;
- uno dal coordinamento regionale degli ordini dei farmacisti;
- uno dall'ordine regionale degli psicologi;
- uno dalle commissioni provinciali odontoiatri della Toscana;
- uno dalla federazione nazionale dei biologi;
- uno dalla federazione regionale dei chimici;
- tre dal coordinamento regionale collegi infermieri professionali assistenti sanitari vigilatrici d’infanzia (IPASVI), di cui un assistente sanitario;
- uno dal coordinamento regionale collegi ostetriche;
- uno dal coordinamento regionale collegi tecnici di radiologia;
- quattro scelti tra i dirigenti dalle rispettive organizzazioni professionali di cui, un tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, un tecnico sanitario di laboratorio bio-medico, un fisioterapista, un dietista;
- tre direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali ed un direttore sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie;
- due direttori sanitari designati dalle associazioni rappresentative degli istituti privati;
- tre esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
- Il presidente del Consiglio Sanitario Regionale invita a partecipare all'assemblea, con diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAT e il presidente della commissione regionale di bioetica, per gli argomenti di rispettiva competenza.
- I membri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) durano in carica dalla data di nomina o di elezione fino a quella di insediamento del Consiglio regionale.
- In sede di prima applicazione della presente legge, i medesimi membri durano in carica fino allo scadere di un anno dalla data di insediamento del Consiglio regionale successiva alle elezioni regionali.
- I membri di cui al comma 1, lettera e) sono designati dai direttori generali rispettivamente delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie.
- I membri del Consiglio Sanitario Regionale sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale fatta eccezione degli esperti di cui al comma 1, lettera g); a tal fine le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) sono trasmesse alla Giunta medesima entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Consiglio regionale o dalla data indicata al comma 4.
- La Giunta regionale trasmette le proposte di nomina al Consiglio regionale non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 6, unitamente a quello dei componenti di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio Sanitario Regionale.
- La sostituzione per un qualsiasi motivo di uno dei componenti dell'assemblea, avviene con le procedure di cui al presente articolo.
- Sono fatte salve le vigenti norme in materia di nomine e designazione in enti o organismi operanti nella Regione.
Assemblea. Funzioni
L'assemblea svolge le seguenti funzioni:
- consulenza e proposta in materia di organizzazione e programmazione sanitaria;
- pareri sui provvedimenti regionali di contenuto tecnico sanitario, trasmessi dall’ufficio di presidenza di all’articolo 88;
- parere obbligatorio sugli atti aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e sugli atti finali di tutti gli organismi tecnico sanitari di nomina regionale;
- adozione, entro trenta giorni dall'insediamento, del regolamento interno su proposta del presidente;
- nomina, nella prima seduta, a maggioranza semplice degli otto membri dell'ufficio di presidenza scelti al proprio interno di cui almeno uno tra i componenti di cui all'articolo 89, comma 1, lettera d);
- adozione del programma annuale di attività;
- supporto al monitoraggio dei livelli di assistenza, alla verifica della qualità del servizio, all'attuazione del sistema dell'accreditamento ed alla elaborazione dei progetti innovativi sperimentali; a tal fine può richiedere studi, consulenze o ricerche all'ARS;
- collaborazione alla stesura della relazione sanitaria regionale;
- promozione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di iniziative formative e culturali, nonché di studi e ricerche;
- promozione della elaborazione ed espressione di parere obbligatorio sulle linee guida e sui percorsi assistenziali nonché sui protocolli diagnostico e terapeutico riabilitativi, in collaborazione con le società scientifiche e la federazione degli ordini;
- designazione dei membri di propria competenza negli organismi tecnico sanitari regionali;
- espressione di eventuali pareri su provvedimenti aventi carattere sanitario a richiesta delle aziende sanitarie e delle conferenze dei sindaci;
- nomina delle commissioni di cui all'articolo 92.
- Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio Sanitario Regionale può avvalersi di esperti nominati dal presidente su proposta dell'ufficio di presidenza, scelti anche su designazione delle società scientifiche di settore; a tali esperti spetta il compenso previsto per i componenti dell'assemblea.
- Alle sedute dell'assemblea partecipa il direttore generale della direzione competente della Giunta regionale, il quale, a richiesta del presidente, può invitare i funzionari della Regione e delle aziende sanitarie interessate per la trattazione degli argomenti di rispettiva competenza;
- Le riunioni dell'assemblea non sono pubbliche; gli atti inerenti materie di interesse generale sono pubblicati per decisione del presidente del Consiglio Sanitario Regionale, anche su richiesta dell'ufficio di presidenza.